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SchedaZES Unica 2026–2028

il DDL Bilancio 2026 prevede l’estensione del credito d’imposta ZES Unica fino al 2028.

Le risorse previste:

Con una dotazione complessiva di oltre € 4 miliardi, le risorse vengono così ripartite:

  • 2026: € 2,3 miliardi

  • 2027: € 1 miliardo

  • 2028: € 750 milioni

Beneficiari

Tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal regime contabile e dalla dimensione (micro, piccola, media, grande), purché operanti o che intendono insediarsi nelle zone assistite della ZES Unica.

Devono essere rispettati i requisiti di regolarità fiscale e contributiva, e non trovarsi in stato di liquidazione o soggette a procedure concorsuali

Beni agevolabili

Sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale (sarebbero quindi da ritenersi escluse dall’agevolazione le sostituzioni di macchinari obsoleti con macchinari nuovi, ove non sia possibile configurare un nuovo impianto, un ampliamento, una diversificazione o un cambiamento fondamentale del processo produttivo.)

L’agevolazione può riguardare:

  • Beni strumentali nuovi (macchinari, impianti, attrezzature) destinati all’unità produttiva ubicata nella ZES Unica;

  • Acquisto di terreni, realizzazione o ampliamento di immobili strumentali, purché effettivamente utilizzati ai fini della produzione.

  • Nel caso di locazione finanziaria, si considera il costo sostenuto dal locatore al netto delle spese di manutenzione.

  • Vincoli tecnici: il valore di terreni e immobili non può superare, ad esempio, il 50 % dell’investimento agevolabile (questa condizione è presente nelle prassi ZES attuali).

  • Non sono agevolabili progetti con costo complessivo inferiore a € 200.000 per ciascun progetto (limite attuale).


Agevolazione

Contributo, sotto forma di credito d’imposta:



N.B. L’ammontare effettivo del credito d’imposta spettante per ciascuna impresa deve essere comunicato dall’Agenzia dell’Entrate. L’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari a:

-       credito d’imposta richiesto * percentuale resa nota con provvedimento Agenzia delle Entrate entro 10 giorni dalla scadenza per l’invio delle comunicazioni integrative. La percentuale è ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa (es. 2,3 miliardi per il 2026) all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti.

Tempistiche e modalità operative

Anno

Comunicazione/

Prenotazione 

Le imprese comunicano l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 01/01/202* e quelle che prevedono di sostenere fino al 31/12/202*

Spese Agevolabili

Comunicazione Integrativa

Le imprese comunicano gli effettivi investimenti realizzati.  Se hanno realizzato investimenti per un ammontare inferiore a quanto indicato nella comunicazione di prenotazione, dovranno comunicare l’importo effettivo degli investimenti realizzati con la conseguente rimodulazione del credito maturato.

2026

31/03 – 30/05/2026

01/01 – 31/12/2026

03/01 – 17/01/2027

2027

31/03 – 30/05/2027

01/01 – 31/12/2027

03/01 – 17/01/2028

2028

31/03 – 30/05/2028

01/01 – 15/11/2028

18/11 – 02/12/2028

 

L’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.


Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione deve essere rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti.


l credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate che stabilirà la percentuale derivante dal rapporto tra il limite di spesa e l’importo totale dei crediti d’imposta indicati nelle comunicazioni integrative. e, comunque, non prima della data di realizzazione dell’investimento.


Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale lo stesso è riconosciuto e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo.


Ciascun beneficiario può visualizzare il credito d’imposta fruibile, determinato ai sensi del punto precedente, tramite il proprio cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. 

Cumulabilità

Il beneficio è cumulabile con ulteriori agevolazioni finanziate con risorse nazionali ed europee che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione e non porti al superamento del costo sostenuto.


La relativa base di calcolo è assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili. (ad esempo cumulabile transizione 5.0)


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