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Scheda Iperammortamento 2026

E’ stata pubblicata una prima bozza della Legge di Bilancio 2026 che reintroduce l’iperammortamento in sostituzione dell’attuale credito di imposta 4.0 e 5.0.

Beneficiari

Possono accedere all’ipermammortamento i soggetti titolari di reddito d’impresa che effettuano investimenti in beni strumentali.

Agevolazione

Il costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, è maggiorato nelle misure di cui alle tabelle qui sotto per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, o al 30 giugno 2027, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2026 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione

Beni agevolabili e categorie

·       Investimenti 4.0 e Autoproduzione di energia

Le bozze considerano due macro-categorie di beni ammessi:

  1. Beni materiali e immateriali 4.0 / innovativi

    • Rientrano gli allegati A e B della Legge 232/2016 (es. macchine utensili, robotica, componenti intelligenti, sistemi di automazione, software connessi)

    • Obbligo di interconnessione con il sistema aziendale, capacità di raccogliere e trasmettere dati, ecc. (requisiti tecnici 4.0)

  2. Beni / impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo (anche a distanza), sistemi di accumulo energetico

    • Impianti fotovoltaici (e modulistica connessa), sistemi di stoccaggio, e correlati

    • In alcuni casi, anche investimenti con finalità energetiche (efficientamento) possono godere di maggiorazioni maggiori (cfr. “transizione ecologica”)

 

Percentuale di maggiorazione del costo:

  • +180% per investimenti fino a 2,5 milioni € (beneficio fiscale stimato con IRES al 24%: 43,2%)

  • +100% per la quota oltre 2,5 e fino a 10 milioni € (beneficio fiscale stimato con IRES al 24%: 24%)

  • +50% per la quota oltre 10 e fino a 20 milioni € (beneficio fiscale stimato con IRES al 24%: 12%)

Investimenti per la Transizione Ecologica

Investimenti finalizzati alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica, ivi compresa la riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva cui si riferisce l’investimento, non inferiore al 3% o, in alternativa, la riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5%

 

Percentuale di maggiorazione del costo:

  • +220% per investimenti fino a 2,5 milioni € (beneficio fiscale stimato con IRES al 24%: 52,8%)

  • +140% per la quota oltre 2,5 e fino a 10 milioni € (beneficio fiscale stimato con IRES al 24%: 33,6%)

  • +90% per la quota oltre 10 e fino a 20 milioni € (beneficio fiscale stimato con IRES al 24%: 21,6%)

Modalità operativa

Per l’accesso al beneficio l’impresa trasmette, in via telematica tramite una piattaforma sviluppata dal Gestore dei Servizi Energetici (www.gse.it), sulla base di modelli standardizzati, apposite comunicazioni e certificazioni concernenti gli investimenti agevolabili.

Cumulabilità

Il beneficio è cumulabile con ulteriori agevolazioni finanziate con risorse nazionali ed europee che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione e non porti al superamento del costo sostenuto. La relativa base di calcolo è assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili. (ad esempo cumulabile con ZES)

Implicazione pratica per la cumulabilità:

Esempio di cumulo tra Credito ZES e Iperammortamento +180% (dal 2026)

Scenario ipotetico

- Costo del bene 4.0: € 1.000.000- Credito d’imposta ZES: 40% = € 400.000- Nuovo iperammortamento 4.0 (dal 2026): +180%


1️⃣ Riduzione del costo fiscale per effetto del credito ZES

Il credito ZES è considerato un contributo in conto impianti → riduce il costo fiscalmente riconosciuto.Costo originario: € 1.000.000Credito ZES: € 400.000Costo fiscalmente riconosciuto (netto): € 600.000


2️⃣ Applicazione dell’iperammortamento (+180%)

L’iperammortamento consente di dedurre fiscalmente il 280% del costo netto (100% + 180%).

Costo netto: € 600.000

Maggiorazione 180%: € 600.000 × 180% = € 1.080.000

Totale costo ammortizzabile ai fini fiscali: € 1.680.000

 

3️⃣ Beneficio fiscale stimato

Ipotizziamo un’aliquota IRES del 24%.- Ammortamento ordinario su € 600.000 → beneficio fiscale = 24% × € 600.000 = € 144.000- Maggiorazione iperammortamento (extra) = 24% × € 1.080.000 = € 259.200Totale beneficio fiscale da iperammortamento = € 403.200

 

4️⃣ Cumulo complessivo con ZES

Agevolazione

Calcolo

Beneficio

Credito ZES

40% di € 1.000.000

€ 400.000

Iperammortamento

effetto fiscale 24% su maggiorazione € 1.080.000

€ 259.200

Totale benefici

 

€ 659.200

 

Il cumulo è ammesso, perché la somma dei vantaggi (pari a circa 66% del costo) non supera il valore dell’investimento (€ 1.000.000).


In sintesi

- Il credito ZES riduce il valore fiscale del bene (da € 1.000.000 a € 600.000).

- Su questo valore netto si applica l’iperammortamento +180%.

- Il cumulo è ammesso se la somma dei benefici (ZES + effetto fiscale dell’iperammortamento) non supera il costo del bene.

- Serve una tracciabilità contabile e fiscale chiara: il piano di ammortamento deve mostrare la base ridotta e la maggiorazione separatamente.

Operatività

In attesa di approvazione con la Legge di Bilancio 2026


Necessario un decreto attuativo da emanarsi entro 30 giorni dall’approvazione delle Legge di Bilancio 2026


A titolo esemplificativo, si riporta di seguito la procedura attualmente prevista per il credito d’imposta 5.0 in vigore nel 2025, fermo restando che le modalità operative potranno differire in base a quanto sarà stabilito dal nuovo decreto attuativo:


Per l’accesso al beneficio, le imprese presentano, in via telematica, al Gestore dei Servizi Energetici s.p.a (GSE), la documentazione prevista unitamente ad una comunicazione concernente la descrizione del progetto di investimento e il costo dello stesso.


L’impresa comunica il completamento dell’investimento e tale comunicazione deve essere corredata, a pena di decadenza, da due tipologie di certificazioni, una relativa all’effettiva riduzione dei consumi energetici e una certificazione contabile finalizzata ad asseverare l’effettività delle spese sostenute.


-       Le certificazioni energetiche devono essere rilasciate da valutatore indipendente ed andranno ad attestare:

a) ex ante, la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti nei beni;

b) ex post, l’effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante.

Per le piccole e medie imprese, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 10.000 euro, fermo restando il limite massimo


-       La certificazione contabile andrà ad attestare l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione contabile.


Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione della documentazione contabile sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro fermo restando il limite massimo.”


 
 
 

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