PIANO TRANSIZIONE 5.0
- Massimo Parlato
- 27 feb 2025
- Tempo di lettura: 4 min
Aggiornamento: 12 mar 2025
Il piano Transizione 5.0 è finanziato con 6,3 miliardi del REPowerEU, il capitolo sulla transizione energetica entrato nel PNRR dopo il negoziato con la Commissione europea.
SOGGETTI BENEFICIARI
Tutte le imprese e le stabili organizzazioni residenti nel territorio dello Stato indipendentemente dalla forma giuridica dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale, che negli anni 2024 e 2025 effettuano nuovi investimenti in strutture produttive, nell’ambito di progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici.
AGEVOLAZIONE
L’agevolazione consiste in un Credito di imposta di aliquota variabile a seconda della riduzione dei consumi ottenuta a livello di struttura produttiva o di processo.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione decorsi cinque giorni dalla regolare trasmissione, da parte di GSE all’Agenzia delle Entrate, dell’elenco delle imprese beneficiarie entro la data del 31 dicembre 2025, presentando il modello F24. L’ammontare non ancora utilizzato alla predetta data è riportato in avanti ed è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo.
Riduzione dei consumi a livello di stabilimento | tra il 3% e il 6% | tra il 6% e il 10% | oltre il 10% |
Riduzione dei consumi a livello di processo produttivo (in alternativa) | tra il 5% e il 10% | tra il 10% e il 15% | oltre il 15% |
Fino a 10 milioni | 35% | 40% | 45% |
da 10 milioni a 50 milioni | 5% | 10% | 15% |
Modificata dalla Legge di Bilancio 2025
CUMULABILITÀ
La FAQ n. 8.6 conferma la possibilità di cumulare il credito d'imposta del Piano Transizione 5.0 con altre agevolazioni europee, a condizione che non vengano coperte le stesse quote di costo per gli investimenti e che il cumulo non superi il costo totale sostenuto Il credito d’imposta transizione 5.0 non è cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con il credito d’imposta industria 4.0.
INTERVENTI AMMISSIBILI
Nuovi investimenti effettuati negli anni 2024 e 2025, in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici.
SPESE AMMISSIBILI
a) beni materiali e immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa di cui agli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 (beni materiali e immateriali 4.0);
b) gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo;
c) le spese in attività di formazione finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi.
REQUISITI
La riduzione dei consumi, riproporzionata su base annuale, è calcolata con riferimento ai consumi energetici registrati nell’esercizio precedente a quello di avvio degli investimenti, al netto delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico. Per le imprese di nuova costituzione, il risparmio energetico conseguito e’ calcolato rispetto ai consumi energetici medi annui riferibili a uno scenario controfattuale, individuato secondo i criteri definiti nel decreto attuativo.
OPERATIVITA’
Per l’accesso al beneficio, le imprese presentano, in via telematica, al Gestore dei Servizi Energetici s.p.a (GSE), la documentazione prevista unitamente ad una comunicazione concernente la descrizione del progetto di investimento e il costo dello stesso. L’impresa comunica il completamento dell’investimento e tale comunicazione deve essere corredata, a pena di decadenza, da due tipologie di certificazioni, una relativa all’effettiva riduzione dei consumi energetici e una certificazione contabile finalizzata ad asseverare l’effettività delle spese sostenute.
Le certificazioni energetiche devono essere rilasciate da valutatore indipendente ed andranno ad attestare:
a) ex ante, la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti nei beni;
b) ex post, l’effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante.
Per le piccole e medie imprese, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 10.000 euro, fermo restando il limite massimo
La certificazione contabile andrà ad attestare l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione contabile.
Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione della documentazione contabile sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro fermo restando il limite massimo.
ADEPIMENTI
Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati, qualora successivi alla comunicazione di prenotazione del credito d’imposta, devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni di cui al presente articolo, nonché il codice identificativo alfanumerico univoco rilasciato dalla Piattaforma informatica, contraddistinto dalla struttura TR5-XXXXX: “Beni Agevolabili ai sensi dell’art. 38 del Decreto legge 2 marzo 2024, n. 19 Codice Identificativo Univoco TR5-XXXXX”
MODALITÀ DI UTILIZZO DEL CREDITO D’IMPOSTA
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97:
• presentando il modello F24 unicamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento;
• decorsi cinque giorni dalla regolare trasmissione, da parte di GSE all’Agenzia delle Entrate, dell’elenco dei beneficiari e del credito spettante -
• entro il 31.12.2025.
L’ammontare non ancora utilizzato al 31-12-2025 è riportato in avanti ed è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo.




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